DAS unionale: istanza di adesione al servizio EMCS/E-DAS

Con la Circolare n 3/2023 Prot. 70294/RU, oltre a confermare l’entrata in vigore dal 13 febbraio del documento elettronico E-DAS Unionale, in sostituzione dell’attuale documento cartaceo, per la circolazione comunitaria di prodotti alcolici ed energetici movimentati ad accisa assolta, l’ADM ha reso nota la prassi che tutti gli esercenti coinvolti dovranno espletare per accreditarsi al ruolo di Speditore o Destinatario certificato, passaggio che si rivela propedeutico ed indispensabile per poter iniziare a trasmettere o ricevere i nuovi E-DAS Unionali.

In attesa di poter far luce sulle molte zone d’ombra che a nostro avviso permangono ancora nell’attuale quadro normativo, come da indicazioni riportate nella suddetta circolare, consigliamo quindi a tutti i soggetti interessati di adoperarsi tempestivamente per trasmettere quanto prima, tramite PEC, all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, apposita istanza di adesione al ruolo di Speditore o Ricevitore certificato, da redigere secondo le modalità di seguito illustrate.

SPEDITORE CERTIFICATO

Nell’istanza è necessario riportare:

a) gli estremi identificativi comprensivi di denominazione della ditta, partita IVA, sede legale ed il proprio indirizzo di PEC;

b) il codice ditta o la licenza fiscale di esercizio e, ove in possesso, il codice di accisa;

c) indirizzo del deposito/locale da cui partono le spedizioni;

d) codici NC e denominazione commerciale dei prodotti da trasferire.

Speditore occasionale

Per le persone fisica o giuridiche che si trovino ad aver necessità di spedire in via occasionale prodotti sottoposti ad accisa con E-DAS Unionale, è stata prevista la possibilità di presentare tramite PEC la suddetta istanza di autorizzazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito/locale da cui intende spedire i medesimi prodotti. Nell’istanza, oltre al contenuto di cui alle lett. a), b), c) e d) di cui sopra, dovranno esssere inseriti anche i dati identificativi del destinatario certificato ubicato nello Stato membro, comprensivi di denominazione, partita IVA, sede legale e codice identificativo, il luogo di consegna dei prodotti nonché la data o il periodo di tempo entro cui sarà effettuata la spedizione. L’autorizzazione di speditore certificato occasionale così ottenuta, risulterà valida per un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti.

Rimborso dell’Accisa

Lo speditore certificato ha titolo, ai sensi dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 504/95, a richiedere il rimborso dell’accisa gravante sui prodotti trasferiti, pagata nel territorio dello Stato sempre nel rispetto del termine di decadenza dei due anni dalla data del medesimo pagamento. La circolare 3/2023 non fornisce però indicazioni sull’eventuale digitalizzazione delle procedure di richiesta di rimborso dell’Accisa, rinviando per le modalità di concreta effettuazione alle procedure operative fissate dal D.M. n. 689/1996 e limitandosi ad evidenziare, che per avere accesso al rimborso lo speditore certificato dovrà fornire prova:
– dell’avvenuto pagamento dell’accisa da parte del medesimo;
– della ricezione dei prodotti da parte del destinatario certificato ubicato nello Stato membro di destinazione;
– del versamento dell’accisa da parte del destinatario certificato nel predetto Stato membro.

Obblighi dello speditore

Lo speditore certificato, contestualmente all’emissione del documento elettronico E-DAS Unionale, ha l’obbligo di iscrivere in apposito registro i prodotti trasportati al momento in cui lasciano il locale riportato nell’istanza, con annotazione di:

– estremi dell’e-DAS unionale;
– luogo in cui i prodotti sono consegnati.

Siamo ancora in attesa che ADM chiarisca se tale registro si identifica con uno di quelli già protocollati in forza al deposito, già soggetto ad obbligo di temematizzazione (giornaliera/mensile) o se si tratti di un nuovo registro rilasciato all’uopo.

DESTINATARIO CERTIFICATO

Nell’istanza è necessario riportare:

a) gli estremi identificativi comprensivi di denominazione della ditta, partita IVA, sede legale ed il proprio indirizzo di PEC;

b) ubicazione del deposito di ricezione dei prodotti;

c) piantina che riporti l’area delimitata destinata allo stoccaggio dei prodotti in argomento;

d) il codice accisa posseduto in qualità di depositario autorizzato o destinatario registrato, associato al deposito di cui alla lettera b);

e) codici NC e denominazione commerciale dei prodotti. I prodotti devono essere ricompresi tra quelli che l’esercente è abilitato a ricevere in qualità di depositario autorizzato o destinatario registrato;

f) le modalità di contabilizzazione nei registri.

Destinatario occasionale

Per le persone fisica o giuridiche che si trovino ad aver necessità di ricevere in via occasionale prodotti sottoposti ad accisa con E-DAS Unionale, è stata prevista la possibilità di presentare tramite PEC la suddetta istanza di autorizzazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito/locale da cui intende spedire i medesimi prodotti. Nell’istanza, oltre al contenuto di cui alle lett. a), b), ed e) di cui sopra, dovranno essere riportati gli estremi identificativi dello speditore certificato ubicato nello Stato membro (comprensivo di codice identificativo rilasciato dalla competente autorità) ed indica la data o il periodo di tempo entro cui sarà effettuata la movimentazione. Anche per il destinatario certificato occasionale valgono gli obblighi di prestazione della garanzia in misura pari al 100 per cento dell’accisa gravante sui prodotti che intende ricevere.

Al destinatario certificato occasionale sarà così attribuito un codice identificativo ed un’autorizzazione temporanea, abilitati alla ricezione dei suddetti prodotti provenienti da un unico speditore certificato ubicato in altro Stato membro ed in relazione ad unico movimento e per una quantità prestabilita.

Obblighi del destinatario

Tra gli obblighi previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 8-bis merita segnalare quello, da assolvere prima della spedizione dei prodotti, di prestazione della garanzia per il pagamento dell’imposta fissata in misura pari al 100 per cento dell’accisa gravante su di essi, nelle modalità ordinariamente ammesse.
Altra incombenza di rilievo attiene al termine di pagamento dell’accisa che va effettuato entro il giorno successivo a quello di arrivo dei prodotti trasportati dallo speditore certificato dello Stato membro, anche evidentemente nel caso in cui l’esercente nazionale sia un depositario autorizzato.

Dalla conclusione della circolazione, identificata nel momento in cui i prodotti sono presi in consegna presso il deposito indicato nell’istanza di autorizzazione, sorge per il destinatario certificato nazionale l’onere di trasmettere, entro le ventiquattro ore decorrenti dal predetto momento, la nota di ricevimento all’Amministrazione finanziaria. La nota di ricevimento attesta la presa in consegna dei prodotti da parte del destinatario certificato nazionale, quindi l’introduzione degli stessi nel deposito, e presuppone la loro contestuale iscrizione nelle contabilità, con indicazione degli estremi dell’e-DAS unionale (art. 8-bis, comma 3, lett. b, TUA).