Nuova Tassa Sui Prodotti Accessori Ai Tabacchi Da Fumo (cartine E Filtri)

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Dal 1 gennaio 2020 nuova tassa e nuovi adempimenti a carico di Produttori e/o Distributori di prodotti accessori ai tabacchi da fumo come “cartine e filtri”

Con il comma 1 dell’articolo 62-quinquies del decreto legislativo n. 504 del 1995, dal 1 gennaio 2020 è entrata in vigore la nuova tassa sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, ovvero  le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco ed filtri (leggi la Circolare e le definizioni ).

Sono soggetti al pagamento della nuova tassa i produttori/fornitori nazionali dei prodotti accessori o i rappresentanti fiscali dei produttori/fornitori esteri, all’atto della cessione ai tabaccai (importatori e grossisti).
Il rincaro è pari a 0,0036 euro per ogni pezzo contenuto nella confezione. Così un pacchetto da 32 cartine e un pacchetto da 100 filtri costeranno rispettivamente 11 e 36 centesimi in più.Per effetto della nuova legge i soggetti obbligati, di cui all’articolo 62-quinquies del decreto legislativo n. 504 del 1995, dovranno:

 Tenere un registro contabile per ogni anno finanziario, di carico, scarico e rimanenze dei prodotti accessori distintamente per cartine, per cartine arrotolate senza tabacco, per filtri e per confezioni miste, da compilare sulla base dei pertinenti documenti commerciali di carico e scarico.
trasmettere all’Agenzia, entro cinque giorni dal termine di ciascuna quindicina, il prospetto riepilogativo dettagliato dei prodotti immessi in consumo nella stessa quindicina (scarica il modulo Excel  “Quindicinale prodotti accessori “), mediante l’invio alla casella di posta elettronica certificata dir.tabacchi.prodottiaccessori@pec.adm.gov.it.
trasmettere all’Agenzia, entro cinque giorni dal termine di ciascuna quindicina, il prospetto riepilogativo delle rivendite (tabaccherie) nei confronti delle quali sono state effettuate le immissioni in consumo nella stessa quindicina  e delle relative quantità complessive distinte per prodotto (scarica il modulo Excel  “Quindicinale prodotti accessori rivendita “), mediante l’invio alla casella di posta elettronica certificata dir.tabacchi.prodottiaccessori@pec.adm.gov.it.

I soggetti obbligati sono altresì tenuti a rispettare le seguenti disposizioni transitorie:

1. Il soggetto obbligato invia entro il giorno 8 gennaio 2020 l’istanza di cui all’articolo 3, comma 2, indicando in particolare le scorte di prodotto presenti in magazzino alla data del 31 dicembre 2019.
2. Entro il 10 gennaio 2020, l’Agenzia rende noto sul proprio sito istituzionale le tabelle di commercializzazione dei prodotti per i quali è pervenuta l’istanza di commercializzazione, così da permetterne la vendita alle rivendite di generi di monopolio.
3. Al fine di consentire la vendita dei prodotti già in circolazione, le rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, comunicano, entro il giorno 8 gennaio 2020, all’Ufficio dei monopoli competente per territorio, le scorte di prodotto detenute alla data del 31 dicembre 2019.
4. Nelle more dell’adeguamento alle disposizioni di cui all’articolo 4, che deve intervenire non oltre il 31 gennaio 2020, l’imposta di consumo è comunque liquidata, sulla base della ordinaria documentazione contabile del soggetto obbligato, che è resa disponibile all’Agenzia per le verifiche di competenza e versata con le modalità e termini previsti dall’articolo.